Al fine di tutelare gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, CISP fa propria la disciplina della l. 179/2017 che ha regolamentato l’istituto del whistleblowing introducendo l’art. 6, comma 2 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 231/2001.
Si possono segnalare condotte illecite del personale CISP o di terzi, situazioni di rischio, reati o irregolarità come, ad esempio, frode o tentativo di frode, violazioni degli obblighi legali o statutari, messa in pericolo della salute e della sicurezza di altre persone, ecc.
Una segnalazione può essere inviata da chiunque sia venuto a conoscenza dell’illecito, che si tratti di un membro del personale CISP o di una parte terza che sia entrata in contatto con l’organizzazione.
Il CISP garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e ammette la possibilità di eseguire segnalazioni anonime. Vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Il CISP garantisce inoltre il segnalante da azioni sanzionatorie o da qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Il CISP si avvale di due canali di segnalazione.
Si accettano anche email anonime inviate da indirizzi non tracciabili o email temporanee.
La segnalazione deve essere inviata tempestivamente e resa in buona fede, circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi. Deve essere, se possibile, documentata così da fornire gli elementi utili a consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la segnalazione includa: